Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 24 del 11-2-2005.htm
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 11
Febbraio 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 24
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge
8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel
settore dell’edilizia
SOMMARIO
:
Conferma per l’anno 2004 della misura della riduzione contributiva
per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto
1995, n. 341. Istruzioni operative
Premessa.
L’articolo
2, c. 3 della legge n. 266/2002, come noto, prevede fino al 31 dicembre 2006
una speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da
quelle del FPLD (1).
L’operatività
del beneficio, tuttavia, è rimasta subordinata alla pubblicazione di apposito
decreto annuale di conferma o rideterminazione della misura della riduzione
contributiva medesima.
Nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 2005 è stato pubblicato il D.M.
Lavoro/Economia 1 dicembre 2004(allegato
1), il quale conferma per l’anno 2004 nella misura dell’11,50 per cento la
riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n.
341/1995.
Con
la presente circolare si forniscono le istruzioni per il recupero dei
maggiori contributi versati nell’anno 2004.
1.
Caratteristiche della riduzione contributiva.
Il
beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50
per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro,
esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si
applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore
settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di
lavoro a tempo parziale.
Relativamente
al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica
la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (2).
Le
aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in
vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1
gennaio 2004.
A
tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in
forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n.
388/2000 (3).
I
datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati
dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.
Si
osserva che l’agevolazione:
-
compete per i periodi di
paga da gennaio a dicembre 2004, senza soluzione di continuità rispetto alla
precedente scadenza di dicembre 2003;
-
è subordinata al rispetto
delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n.
389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate
dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Si
ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori
per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro
titolo:
-
assunzione dalle liste di
mobilità, contratti formazione - lavoro, contratti di
inserimento/reinserimento, ecc.;
-
lavoratori per i quali i
datori di lavoro fruiscano dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art.
3 della legge n. 448/1998 ovvero dell’art. 44 della legge n. 448/2001.
Da
ultimo, con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse
edili, si conferma per le Sedi la necessità di acquisire la dichiarazione
rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante l’avvenuto versamento,
nell’anno solare precedente, delle somme ad essa dovute.
Nei
casi di omessa denuncia od omesso versamento, si applicherà la disposizione
di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n.
341/1995.
Per
ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (4).
2.
Modalità operative.
Il
riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n.
244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce
contributive di mod. DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e
dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.
2.1. Datori di lavoro che hanno operato la
riduzione contributiva in corso d’anno 2004.
I
datori di lavoro che nel corso dell’anno 2004 hanno operato la riduzione
contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi
provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente
emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.
2.2. Datori di lavoro che non hanno operato
la riduzione contributiva in corso d’anno 2004.
I
datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva
relativa ai periodi decorsi (Gennaio - Dicembre 2004) con una delle denunce
contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello
di emanazione della presente circolare (Deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).
A
tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione
spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno nel quadro "D" del
DM10/2, facendolo precedere dal previsto codice “L207”.
(1)
La disposizione sopra menzionata modifica in tal
senso la scadenza prevista dall’art. 29, c. 5, del D.L. 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
(2)
Si veda, in materia, quanto dettagliatamente
riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.
(3)
Si veda, al riguardo, la circolare n. 52 del 6
marzo 2001.
(4)
Si vedano la circolare n. 209 del 27/7/1995, la
circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la
circolare n. 81 del 27/3/1997.
Il
Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 dicembre 2004
(Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 2005)
Conferma, per l'anno
2004, della misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva,
prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così
come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile
sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale
sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi
nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che
sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della
previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore
settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004,
con il quale, anche per l'anno 2003, la predetta riduzione é stata confermata
all'11,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341
del 1995, modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n.
144 che prevede sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo
sugli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di
valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione
contributiva medesima;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31
dicembre 2006;
Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata
dagli enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile
nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge
8 agosto 1995, n. 341 si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento
della base imponibile, con un conseguente incremento del gettito
contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura
dell'11,50 per cento;
Ritenuto pertanto, sulla scorta della predetta
rilevazione, di confermare, anche per l'anno 2004, la riduzione di cui al
citato comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341 nella misura
dell'11,50 per cento già stabilita, per l'anno 2003, dal menzionato decreto
ministeriale 9 febbraio 2004;
Decreta:
La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, é confermata, per l'anno 2004, nella misura
dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti
organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni
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